Foro e Giurisprudenza
19 aprile 2024
Si pronunceranno le sezioni unite il prossimo 30 maggio: revoca in executivis della condizionale?
18 aprile 2024
Procedimento di prevenzione – Istanza di riconoscimento del diritto di abitare l’immobile sequestrato – Proposta successivamente all’entrata in vigore della l. n. 161 del 2017, modificativa dell’art. 40 d.lgs. n. 159 del 2022 – Competenza a provvedere – Individuazione – Regime di impugnazione.
16 aprile 2024
Delitto di bancarotta fraudolenta impropria – Operazioni dolose poste in essere da società interamente partecipata da un comune – Responsabilità del sindaco – Condizioni.
La Quinta Sezione penale, in tema di reati fallimentari, ha affermato che un sindaco non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta impropria derivante da operazioni dolose poste in essere da una società interamente partecipata dal comune per effetto della sola qualifica di legale rappresentante dell’ente pubblico, posto che, nel caso in cui non vi sia prova della sua qualità di amministratore di fatto della società partecipata, la sua responsabilità sarà configurabile solo in qualità di “extraneus”, concorrente nel reato, a condizione che sia dimostrato lo specifico contributo fornito al legale rappresentante della società.
15 aprile 2024
Modificato l'art. 39 CEDU- di Gianluca Pipitone
12 aprile 2024
Termine a comparire in appello: 20 oppure 40 giorni? La questione (finalmente) alle Sezioni Unite
Da tempo ci stiamo occupando della querelle interpretativa sul termine a comparire in appello. Al riguardo abbiamo dato atto delle sentenze contrastanti sin qui rese dalla corte di legittimità e del contrasto "interno" alla seconda sezione penale, una cui pronuncia ha addirittura statuito l'inammissibilità del tema (qui).
Proprio la seconda sezione penale della corte regolatrice, all'udienza del 5 aprile scorso, ha rimesso la questione allo scrutinio delle sezioni unite.
Sopra, in foto, il provvedimento di remissione.
11 aprile 2024
Termine a comparire. Venti giorni e questione INAMMISSIBILE.
Da qualche tempo stiamo dando conto dei diversi orientamenti che si registrano nella giurisprudenza di legittimità, e financo all'interno della sezione seconda, in ordine a quale sia il termine a comparire in appello: 20 oppure 40 giorni (post del 03.04 al link). (post 8 marzo al link)
Appena qualche giorno fa avevamo riportato una sentenza della VI sezione, che, negando la <<presunta interdipendenza tra il termine di comparizione e la disciplina della trattazione emergenziale dettata dall'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020>>, aderiva all'indirizzo secondo cui sin dal 30 dicembre 2022 il termine per comparire in appello è pari a 40 giorni(post al link).
Oggi
registriamo un' ulteriore pronuncia che, sulla scorta del dato normativo
secondo cui alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 (data poi
prorogata) si applica la disciplina “pandemica”, afferma come <<...per
gli appelli già interposti alla data del 30 giugno 2023, indipendentemente dal
fatto che sia stata o meno fissata entro tale termine la data dell'udienza,
ogni fase del procedimento sarà disciplinata dalla normativa emergenziale,
attualmente in vigore e, per effetto della nuova disciplina transitoria, tale
regime si dilaterà fino al giugno 2023 (termine poi ulteriormente prorogato)>>, con consegunete applicabilità del termine di 20 giorni (SENTENZA AL LINK)
La sentenza de qua ignora le precedenti pronunce, anche della medesima sezione seconda, intervenute sul tema, ma soprattutto ritiene INAMMISSIBILE la censura, già tempestivamente dedotta in appello, in ordine alla violazione del termine a comparire, con conseguente condanna alle spese processuali e della somma di euro 3.000, in favore della cassa delle ammende.
E' di tutta evidenza che un tale esito processuale confermi ancora una volta il criticabile uso della sanzione processuale dell'inammissibilità: una censura può essere indifferentemente fondata, infondata o manifestamente infondata.
Aggiorniamo la tabella riassuntiva, segnalando che, mentre scriviamo, abbiamo appreso che il 5 aprile la seconda sezione penale ha rimesso la questione alle sezioni unite.
Estremi sentenza |
20gg |
40gg |
NOTE |
Sez. IV 48056/23 |
|
X |
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Sez. II 49644/23 |
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X |
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Sez. V 5347/24 |
X |
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Sez. III 5481/24 |
|
X |
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Sez. II 6010/24 |
X |
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Sez. IV 7204/24 |
|
X |
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Sez. II 7990/24 |
X |
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Sez. VI 12157/24 |
|
X |
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Sez. II 12621/24 |
X |
|
Censura inammissibile |
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