La Corte di legittimità ha precisato che <<quando la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste incompatibilità dei magistrati che adottano la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Rv. 281039)>> (sentenza al link)
Foro e Giurisprudenza
15 dicembre 2025
12 dicembre 2025
Passeranno gli anni, ma l'ordine di demolizione NON si prescriverà.
La Corte, sentenza n. 38453 del 2025, ha confermato <<il consolidato principio per cui, in materia di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di "pena" nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3 - n. 3979 del 21/09/2018 Cc. (dep. 28/01/2019 ) Rv. 275850 - 02)e senza alcun rilievo dunque dell'istituto della prescrizione>> (sentenza al link).
11 dicembre 2025
La Corte insiste: l'imputazione deve parametrarsi rispetto a ciò da cui l'imputato si è potuto difendere
A fronte di una censura con cui il ricorrente lamentava di essere stato condannato per una condotta diversa da quella indicata nel capo di imputazione (recte: una qualifica diversa da quella indicata nel libello accusatorio) , la Corte di Cassazione ha richiamato <<il principio stabile della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (per tutte, Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). In altre parole, la diversità del fatto che rende doverosa la modifica del capo di imputazione da parte dell'organo dell'accusa e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa; e non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365; sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Faraci, Rv. 229021)>>.(sentenza al link)
A fronte di un "iter processuale" in cui si inverano le contestazioni, v'è da chiedersi che spazio di recupero possa avere l'imputato per nuove liste testi e per l'accesso a riti alternativi. Invero, non ne risulta alcuno, salvo eventuali richieste ex art. 507 c.p.p., da modularsi su diversi presupposti: basterebbe ciò solo a far cogliere che la difesa risulta mutilata da una contestazione ex actis. Peraltro la difesa approntata nel processo risponde ad un progetto modulato sulla scorta della contestazione e non ad una sorta di percorso cammin facendo. E del resto se il titolare dell'azione ha deciso di elevare a contestazione alcuni elementi e non altri, le ricadute di tale scelte non possono che ricadere su chi quella scelta ha operato.
10 dicembre 2025
Società: la procura preventiva per querela deve indicare la tipologia di reato ?
La seconda sezione di legittimità ha dato continuità all'indirizzo ermeneutico secondo cui, con riferimento alla procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva, qualora questa non contempli l'indicazione delle tipologie di reato in presenza delle quali attivare la condizione di procedibilità, il relativo potere deve intendersi implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili dall'oggetto sociale. (sentenza al link)
Tuttavia, la medesima sentenza dà atto di un diverso indirizzo, secondo cui anche in relazione alla procura speciale rilasciata in via preventiva, il legislatore ha richiesto che la volontà della parte lesa di rimuovere gli ostacoli alla procedibilità per un determinato reato sia del tutto chiara e specifica, ovvero riferita a fatti specificamente individuati nella procura (Sez. 6, n. 28807 del 05/04/2016, Signorini, Rv. 267432 - 01; Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010, P.G. in proc. Rizzo e altri, Rv. 248385 - 01).
09 dicembre 2025
Patteggiamento e capacità di intendere e volere dell’imputato
05 dicembre 2025
Custode giudiziario- termini per proporre istanza di liquidazione.
Le sezioni civili della Corte nomofilattica hanno ritenuto che si applichi anche al custode - sia esso nominato in procedimento civile o penale - la disciplina prevista per il pagamento degli onorari/compensi degli ausiliari del magistrato. Da ciò deriva che sia per il custode che per gli ausiliari del giudice vale il termine di 100 giorni, previsto dall'art. 71 D.P.R. n. 115/2002, dalla cessazione della incarico, per proporre la domanda.
04 dicembre 2025
Prognosi di recidiva nel reato a fini cautelari: la Corte ripudia il requisito delle occasioni prossime
In consapevole contrasto con altro indirizzo di legittimità, la prima sezione ha considerato che, al fine di accertare la sussistenza della esigenza cautelare di cui all' art. 274 lett. c) cod. proc. pen., la necessaria identificazione di «occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, è opzione interpretativa che finisce con l'introdurre un presupposto non espressamente previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto (unico reale ancoraggio della prognosi oggettiva).
Piuttosto nella sentenza che si annota, si è inteso <<dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, in rapporto alla attuale condizione, e non alla necessaria individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez. V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez. V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez. V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez. V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez. II n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684)>> (sentenza al link)
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Tribunale del riesame incompatibilità per precedente decisione annullata: non sussiste
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